Art. 3.
(Detassazione dei redditi di impresa
destinati agli investimenti ambientali).

      1. La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata alla realizzazione nelle aree protette di investimenti ambientali nella forma di interventi, impianti e opere di cui all'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.
      2. Agli investimenti agevolati di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 6, commi 14, 15, 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
      3. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione finanziaria del fondo istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2006, 2007 e 2008.